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Contratto di Distribuzione

Posted in Consulenza Legale

CONTRATTO DI DISTRIBUZIONE COMMERCIALE

Di seguito riportiamo una bozza di contratto per la distribuzione di prodotti o servizi. Se hai necessità di un contratto su misura, puoi inviare un quesito ai nostri professionisti compilando il form L’Esperto Risponde.

Tra la società NOME AZIENDA rappresentata da NOME LEGALE RAPPRESENTANTE, con sede legale ed amministrativa in INDIRIZZO, P.I. e C.F. di seguito indicato di seguito indicato “CONCEDENTE”;

e la società NOME AZIENDA con sede legale in INDIRIZZO, P.I. e C.F., rappresentata dal sig. NOME LEGALE RAPPRESENTANTE di seguito indicato DISTRIBUTORE”,

PREMESSO
I. che il CONCEDENTE è una azienda che svolge la propria attività nel settore della produzione e commercializzazione dei seguenti prodotti: LISTA PRODOTTI.
II. che il CONCEDENTE possiede tutti i diritti e la titolarità per la commercializzazione dei prodotti. Tali prodotti vengono venduti anche attraverso una rete commerciale formata da Distributori selezionati, ai quali il CONCEDENTE si affida per ottenere un adeguato sfruttamento dei suoi Prodotti sui mercati ad ognuno di essi affidati, nell’intento di aumentare gradualmente la propria quota di mercato;
III. che il DISTRIBUTORE dichiara di possedere appropriate conoscenze ed esperienze per la commercializzazione, distribuzione e vendita dei Prodotti nel Territorio, come appresso definito;
IV. che il CONCEDENTE è disponibile a concedere al DISTRIBUTORE la distribuzione e la commercializzazione dei Prodotti sopra indicati con diritto di esclusiva nel “Territorio”;

CONSEGUENTEMENTE in accordo con quanto premesso, il CONCEDENTE e il DISTRIBUTORE stipulano il seguente contratto di concessione di vendita e distribuzione, disciplinato, in primis, da quanto nel presente contenuto e, subordinatamente, per tutto quanto non espressamente disposto dal presente, dal Codice Civile Italiano e pertanto

CONVENGONO

1. DEFINIZIONI
1.1 In questo contesto, sempreché il contratto non disponga diversamente:
“Parti” significherà il CONCEDENTE ed il DISTRIBUTORE;
“Prodotti” significherà il prodotto commercializzato dal CONCEDENTE, denominato NOME PRODOTTO E BREVE DESCRIZIONE, così come correntemente commercializzato dal CONCEDENTE;
“Territorio” significherà il mercato geografico all’interno del quale i prodotti potranno essere commercializzati dal DISTRIBUTORE;
“Marchio” significherà i marchi che contraddistinguono i Prodotti del CONCEDENTE.
I titoli degli articoli di questo contratto vengono inseriti esclusivamente per un più immediato riferimento e non influiscono sul contenuto dei medesimi. Le Premesse e gli Allegati formano parte integrante del presente contratto

2. NOMINA DEL DISTRIBUTORE
2.1 Il CONCEDENTE concede ed affida al DISTRIBUTORE, che accetta, il diritto esclusivo di distribuire, commercializzare e vendere i Prodotti nel Territorio in accordo con i termini e le condizioni del contratto.

2.2 Durante la validità del presente contratto il CONCEDENTE dovrà fornire, nel territorio assegnato, in esclusiva i Prodotti al DISTRIBUTORE.

2.3 Il DISTRIBUTORE organizzerà la propria attività tenendo conto delle strategie commerciali e distributive istruite dal CONCEDENTE.

3. TERRITORIO
3.1 Il Territorio concesso è riportato nell’allegato “C”;

3.2 Il DISTRIBUTORE si impegna a non ricercare clienti per i Prodotti del CONCEDENTE né ad istituire filiali e/o a mantenere depositi per la distribuzione fuori del Territorio concesso. Il DISTRIBUTORE si asterrà, altresì, dal pubblicizzare, commercializzare e vendere qualsiasi prodotto del CONCEDENTE al di fuori del Territorio salvo il caso di specifica autorizzazione scritta. La concessione dell’autorizzazione a vendere su altro territorio non potrà mai essere interpretata come allargamento definitivo di quel territorio, anche se concessa ripetutamente. L’ampliamento del Territorio potrà essere concesso solo ed esclusivamente con specifico addendum da allegare al presente contratto.

3.3 Il CONCEDENTE non nominerà altri venditori per la distribuzione dei Prodotti nel Territorio né potrà vendere direttamente o tramite altri intermediari tali Prodotti nel Territorio assegnato.

4. PREZZI E CONDIZIONI DI PAGAMENTO
4.1 Il prezzo dei Prodotti che il DISTRIBUTORE dovrà corrispondere è quello indicato nel listino prezzi (allegato “A”) in vigore alla data di stipula del presente contratto. Ovvero quello in vigore alla data dell’ordine. Le Parti si danno atto che eventuali variazioni di prezzo saranno comunicate almeno quattro mesi prima dell’entrata in vigore del nuovo listino prezzi.

4.2 Tutti i prezzi indicati nel listino prezzi del CONCEDENTE e nell’allegato “A” sono in euro e si intendono FRANCO MAGAZZINO O SE ALTRO SPECIFICARE.

4.3 Tutti i pagamenti dei Prodotti acquistati dal DISTRIBUTORE in accordo con le disposizioni di questo contratto dovranno essere effettuati secondo quanto qui di seguito indicato:

a) 50% (cinquanta per cento) da corrispondere entro 3 (TRE) giorni, dal ricevimento della fattura pro-forma emessa dal CONCEDENTE a conferma dell’ordine;

b) il rimanente 50% (cinquanta per cento) da corrispondere entro 3 (TRE) giorni, dalla comunicazione del CONCEDENTE di notifica di avviso di merce pronta. Il CONCEDENTE si impegna a consegnare la merce entro 3 giorni dalla maturazione del bonifico.

o, in alternativa alla modalità di pagamento sopra indicata, e a scelta del DISTRIBUTORE:

c) 100% al momento dell’ordine, mediante Lettera di Credito at sight, irrevocabile emessa da primaria banca internazionale, con conferma da banca italiana di gradimento.

4.4 Il DISTRIBUTORE si impegna a rispettare con la massima diligenza i termini di pagamento concordati tra le Parti, la cui violazione darà facoltà al CONCEDENTE di risolvere immediatamente il presente accordo.

5. ACQUISTO MINIMO GARANTITO
5.1 A fronte dell’esclusiva concessa, il DISTRIBUTORE si impegna ad acquistare il quantitativo minimo di Prodotti pattuito su base annua, (vedi allegato “B”), con cadenza mensile.

5.2 Contestualmente alla sottoscrizione contrattuale, il DISTRIBUTORE si impegna all’acquisto di un quantitativo minimo di SPECIFICARE QUANTITA’, pagamento anticipato del 100%, al prezzo concordato sulla base del volume complessivo annuale.
5.3 Il mancato raggiungimento del Minimo di Acquisto Garantito previsto per il primo periodo di vigenza contrattuale (Vedi Allegato B) e per gli anni successivi, così come pattuito all’art. 10.2, darà facoltà al CONCEDENTE di revocare il diritto di esclusiva territoriale e contestuale risoluzione del contratto di concessione.

6. OBBLIGHI
6.1 Per tutta la durata del contratto, il DISTRIBUTORE svolgerà in maniera appropriata e diligente il compito di distribuire i Prodotti nel Territorio, sforzandosi continuamente di aumentare in maniera adeguata le vendite dei Prodotti del CONCEDENTE del Territorio a tal proposito si impegna:
- a garantire la disponibilità di personale in grado di assicurare una efficace assistenza pre e post vendita alla clientela;
- ad adeguarsi, nello svolgimento della sua attività, agli indirizzi di gestione suggeriti dal CONCEDENTE ed a mantenere efficiente la propria rete commerciale;
- a fornire ai funzionari della CONCEDENTE le informazioni richieste, a mostrare nel suo completo funzionamento la propria organizzazione, a fornire informazioni complete sul suo capitale e sulla sua contabilità per valutare se i mezzi finanziari sono adeguati al lavoro preventivato; al riguardo la CONCEDENTE ha facoltà di inviare periodicamente propri funzionari presso il Concessionario per accertare l’efficienza dell’organizzazione commerciale, tecnica, assistenziale, amministrativa e di gestione;
- a realizzare la quota di vendita dei prodotti stabilita, di comune accordo col CONCEDENTE come sopra indicato, all’inizio di ogni anno;
- ad identificarsi chiaramente come concessionario distributore dei prodotti oggetto del contratto nei cataloghi, listini, guide telefoniche e pubblicità in generale; dovrà evitare di utilizzare il nome del prodotto nel proprio nome sociale o ditta o marchio salvo assenso scritto della CONCEDENTE;
- ad impiegare e diffondere a proprio carico tutto il materiale propagandistico offerto dal CONCEDENTE o da lui stesso realizzato su specifiche del CONCEDENTE ed in accordo con le istruzioni che riceverà, partecipandone i propri venditori e rappresentanti;
- a mantenere uno stock di prodotti al fine di assicurare la pronta consegna degli stessi;
- ad accettare le ispezioni che la casa disporrà per verificare l’adempimento di quanto sopra indicato;
- ad informare periodicamente il CONCEDENTE, con una frequenza mensile, dell’andamento del mercato e dei dati statistici sulle vendite e sul magazzino, nonché delle previsioni e di ogni altra notizia utile per il CONCEDENTE;
- a mantenere e sviluppare un’organizzazione di vendita adeguata all’entità degli affari raggiunta e provvedere altresì alla formazione tecnica e commerciale del proprio personale addetto;
- ad osservare le disposizioni che verranno impartite dal CONCEDENTE in ordine al servizio dopo vendita, alle garanzie del prodotto e relativa documentazione.

6.2 Il DISTRIBUTORE terrà a suo carico tutti i costi e le spese sostenute in connessione ed in conseguenza dell’adempimento di tutte le obbligazioni qui previste, essendo, il corrispettivo della sua attività di commercializzazione, rappresentato dalla differenza tra il prezzo di acquisto pagato al CONCEDENTE per i Prodotti ed il prezzo di rivendita, consigliato, corrisposto dai clienti al CONCESSIONARIO/DISTRIBUTORE per l’acquisto dei medesimi Prodotti.

6.3 Il DISTRIBUTORE non potrà vendere nel Territorio Prodotti che siano in concorrenza con i Prodotti del CONCEDENTE . E’, pertanto, fatto obbligo al DISTRIBUTORE di comunicare per iscritto al CONCEDENTE, alla firma del presente, le ditte per le quali svolge attività di commercializzazione, DISTRIBUTORE e/o di agente. Tale divieto rimarrà in vigore sino alla cessazione del presente accordo.

6.4 Tutti i modelli ed i disegni dei Prodotti sono e restano di proprietà esclusiva del CONCEDENTE ed è pertanto assolutamente vietato per il DISTRIBUTORE riprodurli direttamente o indirettamente senza il consenso scritto da parte del CONCEDENTE.

6.5 Il CONCEDENTE si riserva la facoltà di non accettare ordini che per brevità dei termini di consegna, per esigua quantità ordinata o per altro motivo non sia in grado di evadere.

6.6 La merce viaggia a rischio e pericolo del DISTRIBUTORE.

6.7 Gli ordini non saranno impegnativi per il CONCEDENTE a meno che e fino a quando essi non siano stati espressamente accettati dal CONCEDENTE mediante l’emissione e l’inoltro al DISTRIBUTORE della relativa conferma d’ordine. Il CONCEDENTE dovrà evadere tutti gli ordini emessi in accordo con i termini del contratto, fatto salvo il verificarsi di eventi di forza maggiore che rendano impossibile al CONCEDENTE di accettare, eseguire e soddisfare un ordine del DISTRIBUTORE. Il CONCEDENTE si impegna ad evadere gli ordini in un tempo di 60 (sessanta) giorni.
Il CONCEDENTE è tenuto a consegnare il prodotto con una data di scadenza non inferiore a 14 mesi rispetto la data di consegna.

6.8 Il DISTRIBUTORE agirà in maniera indipendente, acquistando i Prodotti dal CONCEDENTE e rivendendoli in nome e per conto proprio e, pur nell’osservanza degli obblighi contrattuali, opera in piena autonomia, con propria organizzazione a proprio rischio, come imprenditore autonomo, tanto nei confronti del CONCEDENTE che della clientela.

6.9 Le parti espressamente dichiarano che la natura giuridica del rapporto nascente dal presente contratto non è di società, né di joint venture, né di associazione in partecipazione , né di mediazione, né di rappresentanza, né di agenzia, né di lavoro subordinato, né di commissione per cui le eventuali lacune di interpretazione non potranno colmarsi, per analogia, con alcuno dei rapporti come sopra esclusi. E’ altresì escluso che corra un qualsiasi rapporto tra il CONCEDENTE ed i clienti del DISTRIBUTORE non conferendosi al DISTRIBUTORE il potere di assumere una qualsivoglia obbligazione e/o responsabilità in nome e per conto del CONCEDENTE.

6.10 E’ fatto divieto al DISTRIBUTORE di aprire siti internet che richiamino il nome del prodotto. Il solo ed unico sito web cui il DISTRIBUORE deve fare riferimento sono quelli ufficiale del CONCEDENTE.

6.11 Il DISTRIBUTORE si adopererà per ottenere le autorizzazioni imposte dalla normativa locale per la distribuzione del prodotto. Il CONCEDENTE si adopererà a sua volta e nei limiti di quanto in suo possesso per il rilascio della documentazione al DISTRIBUTORE.

6.12 Il CONCEDENTE si impegna altresì al rilascio dei file relativi ai segni distintivi del marchio così come definiti dal CONCEDENTE e considerati i medesimi per tutti i territori, necessari al DISTRIBUTORE per la realizzazione delle attività di comunicazione ed advertising sul territorio, finalizzate alla diffusione del marchio e del prodotto.

7. ESCLUSIVA
7.1 Fatto salvo quanto disposto, il CONCEDENTE si impegna a vendere i Prodotti nel Territorio, esclusivamente al DISTRIBUTORE. Egli si impegna altresì a non nominare nel Territorio altri Concessionari, agenti o intermediari per la distribuzione dei Prodotti. Egli potrà tuttavia inviare nel Territorio il proprio personale, per coordinare l’attività del DISTRIBUTORE con la propria politica commerciale e verificare il target di immagine.

8. MARCHIO
8.1 Il DISTRIBUTORE commercializzerà i prodotti contraddistinti dal marchio del prodotto, ed è tenuto ad usare i marchi, nomi o altri segni distintivi del CONCEDENTE al solo fine di identificare e pubblicizzare i Prodotti, nel contesto della sua attività come DISTRIBUTORE del CONCEDENTE, essendo inteso che tale uso viene fatto nell’esclusivo interesse del CONCEDENTE.

8.2 Il CONCESSIONARIO si impegna a non depositare, né far depositare, nel Territorio, né altrove, i marchi, nomi o altri segni distintivi del CONCEDENTE, né a depositare o far depositare eventuali marchi, nomi o segni distintivi confondibili con quelli del CONCEDENTE. Egli si impegna inoltre a non inserire i marchi, i nomi o segni distintivi di cui sopra nella propria ditta o denominazione sociale.

8.3 Il diritto del DISTRIBUTORE di usare marchi, nomi o segni distintivi del CONCEDENTE, come previsti nel primo comma del presente articolo, cessa immediatamente con la risoluzione o lo scioglimento per qualsiasi causa, del presente contratto. Il DISTRIBUTORE si impegna inoltre ad evitare, nei rapporti con i terzi, qualsiasi riferimento al rapporto pregresso con il CONCEDENTE , in modo da evitare qualsiasi rischio di confusione presso la clientela.

8.4 Il DISTRIBUTORE provvederà a informare senza indugio il CONCEDENTE di qualsiasi contraffazione dei marchi e dei diritti di proprietà industriale del CONCEDENTE verificatisi nel Territorio e di cui il DISTRIBUTORE sia venuto a conoscenza.

9. ALLEGATI
9.1 Gli allegati qui di seguito indicati costituiscono parte integrante del presente contratto:
Allegato A : Prodotti/Listino Prezzi;
Allegato B : Quantitativo Minimo di acquisto;
Allegato C : Elenco dei Territori oggetto di esclusiva;
Allegato D : Copia Documento LEGALE RAPPRESENTANTE CONCEDENTE;
Allegato E : Copia Documento LEGALE RAPPRESENTANTE DISTRIBUTORE;
Allegato F : Visura della Società DISTRIBUTORE;

10. DURATA E RISOLUZIONE
10.1 Il presente contratto decorre dalla data della sua sottoscrizione e si intende valido per la durata di mesi 12 (dodici).
10.2 Alla scadenza contrattuale, con il raggiungimento dei minimi previsti nell’allegato “B”, il contratto si rinnova tacitamente per 5 (cinque) anni. Per i cinque anni successivi il DISTRIBUTORE si impegna quale ACQUISTO MINIMO GARANTITO ad un incremento di acquisto del 20% annuo rispetto all’anno precedente.
10.3 Il contratto potrà essere risolto in ogni momento e senza preavviso dal CONCEDENTE con semplice raccomandata nei seguenti casi:
- se il DISTRIBUTORE è persona fisica: nel caso di modifica della sua capacità legale e di venir meno della capacità tecnica ed imprenditoriale;
- se il DISTRIBUTORE è persona giuridica: nel caso di modifica, non accettata per iscritto dal CONCEDENTE, della forma societaria, di riduzione del capitale sociale e di modifica delle cariche sociali e/o della Compagine sociale.
- Il mancato raggiungimento dell’ “Acquisto Minimo Garantito” di cui all’art. 5.3 e Allegato “B” e art. 10.2.
- Nel caso in cui il DISTRIBUTORE incorra in cessazione dei pagamenti, protesti di assegni e cambiali, concordato o fallimento;
10.4 Il contratto potrà essere risolto in ogni momento e senza preavviso dal DISTRIBUTORE con semplice raccomandata nei seguenti casi:
- se il CONCEDENTE ritarda la consegna della merce di oltre quattro settimane rispetto ai termini pattuiti, in assenza di cause di forza maggiore ed in assenza del preventivo coinvolgimento ed accordo con il DISTRIBUTORE
- se il CONCEDENTE consegna merce non corrispondente alle specifiche del prodotto e con scadenza prodotto inferiore ai 24 mesi
- se il CONCEDENTE viola la clausola di esclusiva territoriale

11. DISPOSIZIONI GENERALI
11.1 Qualora una qualsivoglia disposizione del presente contratto dovesse essere ritenuta inefficace in quanto in contrasto con una qualche norma di legge, le Parti provvederanno a modificare il contratto così da assicurarne la conformità a tale normativa. L’invalidità di una disposizione contrattuale non comprometterà la validità delle residue clausole che rimarranno valide ed in vigore.
11.2 Ai fini della sua validità qualsivoglia modifica al presente contratto dovrà essere effettuata per iscritto e debitamente sottoscritta da entrambe le Parti.
11.3 Il mancato esercizio da parte di una delle Parti dei diritti e delle facoltà riservatile dal presente contratto, non potrà essere considerato come una rinuncia a tale diritto o facoltà o in qualsivoglia modo compromettere la validità del presente contratto. Detto mancato esercizio non precluderà ad alcuna delle Parti la possibilità di far valere successivamente detti diritti e facoltà, o qualsivoglia altro diritto e facoltà previsti dal presente contratto.
11.4 Sarà prestata ogni assistenza agli incaricati del DISTRIBUTORE in merito alla funzionalità dei prodotti ed ad ogni tipo di problematica che possa nascere.
11.5 Il presente contratto annulla e sostituisce qualsivoglia precedente intesa, comunicazione, o garanzia, scritta o verbale, fatta da o per conto di ognuna delle Parti e rappresenta l’intero accordo tra di esse in relazione a quanto qui pattuito.

12. COMUNICAZIONI
12.1 Qualsivoglia richiesta, domanda o comunicazione di cui al presente contratto dovrà essere effettuata per iscritto, e potrà essere inviata anche a mezzo telefax o posta elettronica ai seguenti indirizzi e si intenderà efficace a decorrere dalla data di ricezione.
Se al CONCEDENTE, a: CONTATTI CONCEDENTE
Se al CONCESSIONARIO, a: CONTATTI DISTRIBUTORE
fermo peraltro restando che qualora il CONCEDENTE o il DISTRIBUTORE dovessero indicare un indirizzo differente mediante comunicazione indirizzata all’altra Parte, le ulteriori comunicazioni dovranno essere inviate a tale nuovo indirizzo.

13. INDENNITA’
13.1 Allo scadere del contratto, o in caso di risoluzione anticipata, il DISTRIBUTORE non avrà titolo per qualsivoglia compenso, indennizzo, rimborso, risarcimento danno, indennità di risoluzione o pagamento per l’avviamento commerciale maturato.

14. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
14.1 Per qualsiasi controversia derivante dal presente contratto o allo stesso collegata sarà esclusivamente competente il Foro di CITTA’, con espressa rinuncia a qualunque altro Foro.

LUOGO E DATA,
IL CONCEDENTE
IL DISTRIBUTORE

Allegati:
Allegato A : Prodotti/Listino Prezzi;
Allegato B : Quantitativo Minimo di acquisto;
Allegato C : Elenco dei Territori oggetto di esclusiva;
Allegato D : Copia Documento LEGALE RAPPRESENTANTE CONCEDENTE;
Allegato E: Copia Documento LEGALE RAPPRESENTANTE DISTRIBUTORE;
Allegato F: Visura della Società DISTRIBUTORE;

Ai sensi degli artt. 1341-1342 del Codice civile si approvano esplicitamente i seguenti articoli: art. 2 (Nomina del Concessionario), Art. 3 (Territorio), art. 4 (Prezzi e condizioni di pagamento), art. 5 (Acquisto minimo garantito), art. 6 (Obblighi), art. 7 (Esclusiva), art. 8 (Marchio), art. 9 (Allegati), Art. 10 (Durata e risoluzione), art. 13 (Indennità), art. 14 (Legge applicabile e Foro competente)

LUOGO E DATA,
IL CONCEDENTE
IL DISTRIBUTORE
Allegati:
Allegato “A” Listino Prezzi
Allegato “B” Volumi minimi di acquisto primi 12 Mesi
Allegato “C” Lista Paesi in esclusiva

Il contratto di cui sopra è solo una bozza. Se hai necessità di un contratto su misura, puoi inviare un quesito ai nostri professionisti compilando il form L'Esperto Risponde

   
   
 
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