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Contratto di DistribuzionePosted in Consulenza LegaleCONTRATTO DI DISTRIBUZIONE COMMERCIALE Di seguito riportiamo una bozza di contratto per la distribuzione di prodotti o servizi. Se hai necessità di un contratto su misura, puoi inviare un quesito ai nostri professionisti compilando il form L’Esperto Risponde. Tra la società NOME AZIENDA rappresentata da NOME LEGALE RAPPRESENTANTE, con sede legale ed amministrativa in INDIRIZZO, P.I. e C.F. di seguito indicato di seguito indicato “CONCEDENTE”; e la società NOME AZIENDA con sede legale in INDIRIZZO, P.I. e C.F., rappresentata dal sig. NOME LEGALE RAPPRESENTANTE di seguito indicato DISTRIBUTORE”, PREMESSO CONSEGUENTEMENTE in accordo con quanto premesso, il CONCEDENTE e il DISTRIBUTORE stipulano il seguente contratto di concessione di vendita e distribuzione, disciplinato, in primis, da quanto nel presente contenuto e, subordinatamente, per tutto quanto non espressamente disposto dal presente, dal Codice Civile Italiano e pertanto CONVENGONO 1. DEFINIZIONI 2. NOMINA DEL DISTRIBUTORE 2.2 Durante la validità del presente contratto il CONCEDENTE dovrà fornire, nel territorio assegnato, in esclusiva i Prodotti al DISTRIBUTORE. 2.3 Il DISTRIBUTORE organizzerà la propria attività tenendo conto delle strategie commerciali e distributive istruite dal CONCEDENTE. 3. TERRITORIO 3.2 Il DISTRIBUTORE si impegna a non ricercare clienti per i Prodotti del CONCEDENTE né ad istituire filiali e/o a mantenere depositi per la distribuzione fuori del Territorio concesso. Il DISTRIBUTORE si asterrà, altresì, dal pubblicizzare, commercializzare e vendere qualsiasi prodotto del CONCEDENTE al di fuori del Territorio salvo il caso di specifica autorizzazione scritta. La concessione dell’autorizzazione a vendere su altro territorio non potrà mai essere interpretata come allargamento definitivo di quel territorio, anche se concessa ripetutamente. L’ampliamento del Territorio potrà essere concesso solo ed esclusivamente con specifico addendum da allegare al presente contratto. 3.3 Il CONCEDENTE non nominerà altri venditori per la distribuzione dei Prodotti nel Territorio né potrà vendere direttamente o tramite altri intermediari tali Prodotti nel Territorio assegnato. 4. PREZZI E CONDIZIONI DI PAGAMENTO 4.2 Tutti i prezzi indicati nel listino prezzi del CONCEDENTE e nell’allegato “A” sono in euro e si intendono FRANCO MAGAZZINO O SE ALTRO SPECIFICARE. 4.3 Tutti i pagamenti dei Prodotti acquistati dal DISTRIBUTORE in accordo con le disposizioni di questo contratto dovranno essere effettuati secondo quanto qui di seguito indicato: a) 50% (cinquanta per cento) da corrispondere entro 3 (TRE) giorni, dal ricevimento della fattura pro-forma emessa dal CONCEDENTE a conferma dell’ordine; b) il rimanente 50% (cinquanta per cento) da corrispondere entro 3 (TRE) giorni, dalla comunicazione del CONCEDENTE di notifica di avviso di merce pronta. Il CONCEDENTE si impegna a consegnare la merce entro 3 giorni dalla maturazione del bonifico. o, in alternativa alla modalità di pagamento sopra indicata, e a scelta del DISTRIBUTORE: c) 100% al momento dell’ordine, mediante Lettera di Credito at sight, irrevocabile emessa da primaria banca internazionale, con conferma da banca italiana di gradimento. 4.4 Il DISTRIBUTORE si impegna a rispettare con la massima diligenza i termini di pagamento concordati tra le Parti, la cui violazione darà facoltà al CONCEDENTE di risolvere immediatamente il presente accordo. 5. ACQUISTO MINIMO GARANTITO 5.2 Contestualmente alla sottoscrizione contrattuale, il DISTRIBUTORE si impegna all’acquisto di un quantitativo minimo di SPECIFICARE QUANTITA’, pagamento anticipato del 100%, al prezzo concordato sulla base del volume complessivo annuale. 6. OBBLIGHI 6.2 Il DISTRIBUTORE terrà a suo carico tutti i costi e le spese sostenute in connessione ed in conseguenza dell’adempimento di tutte le obbligazioni qui previste, essendo, il corrispettivo della sua attività di commercializzazione, rappresentato dalla differenza tra il prezzo di acquisto pagato al CONCEDENTE per i Prodotti ed il prezzo di rivendita, consigliato, corrisposto dai clienti al CONCESSIONARIO/DISTRIBUTORE per l’acquisto dei medesimi Prodotti. 6.3 Il DISTRIBUTORE non potrà vendere nel Territorio Prodotti che siano in concorrenza con i Prodotti del CONCEDENTE . E’, pertanto, fatto obbligo al DISTRIBUTORE di comunicare per iscritto al CONCEDENTE, alla firma del presente, le ditte per le quali svolge attività di commercializzazione, DISTRIBUTORE e/o di agente. Tale divieto rimarrà in vigore sino alla cessazione del presente accordo. 6.4 Tutti i modelli ed i disegni dei Prodotti sono e restano di proprietà esclusiva del CONCEDENTE ed è pertanto assolutamente vietato per il DISTRIBUTORE riprodurli direttamente o indirettamente senza il consenso scritto da parte del CONCEDENTE. 6.5 Il CONCEDENTE si riserva la facoltà di non accettare ordini che per brevità dei termini di consegna, per esigua quantità ordinata o per altro motivo non sia in grado di evadere. 6.6 La merce viaggia a rischio e pericolo del DISTRIBUTORE. 6.7 Gli ordini non saranno impegnativi per il CONCEDENTE a meno che e fino a quando essi non siano stati espressamente accettati dal CONCEDENTE mediante l’emissione e l’inoltro al DISTRIBUTORE della relativa conferma d’ordine. Il CONCEDENTE dovrà evadere tutti gli ordini emessi in accordo con i termini del contratto, fatto salvo il verificarsi di eventi di forza maggiore che rendano impossibile al CONCEDENTE di accettare, eseguire e soddisfare un ordine del DISTRIBUTORE. Il CONCEDENTE si impegna ad evadere gli ordini in un tempo di 60 (sessanta) giorni. 6.8 Il DISTRIBUTORE agirà in maniera indipendente, acquistando i Prodotti dal CONCEDENTE e rivendendoli in nome e per conto proprio e, pur nell’osservanza degli obblighi contrattuali, opera in piena autonomia, con propria organizzazione a proprio rischio, come imprenditore autonomo, tanto nei confronti del CONCEDENTE che della clientela. 6.9 Le parti espressamente dichiarano che la natura giuridica del rapporto nascente dal presente contratto non è di società, né di joint venture, né di associazione in partecipazione , né di mediazione, né di rappresentanza, né di agenzia, né di lavoro subordinato, né di commissione per cui le eventuali lacune di interpretazione non potranno colmarsi, per analogia, con alcuno dei rapporti come sopra esclusi. E’ altresì escluso che corra un qualsiasi rapporto tra il CONCEDENTE ed i clienti del DISTRIBUTORE non conferendosi al DISTRIBUTORE il potere di assumere una qualsivoglia obbligazione e/o responsabilità in nome e per conto del CONCEDENTE. 6.10 E’ fatto divieto al DISTRIBUTORE di aprire siti internet che richiamino il nome del prodotto. Il solo ed unico sito web cui il DISTRIBUORE deve fare riferimento sono quelli ufficiale del CONCEDENTE. 6.11 Il DISTRIBUTORE si adopererà per ottenere le autorizzazioni imposte dalla normativa locale per la distribuzione del prodotto. Il CONCEDENTE si adopererà a sua volta e nei limiti di quanto in suo possesso per il rilascio della documentazione al DISTRIBUTORE. 6.12 Il CONCEDENTE si impegna altresì al rilascio dei file relativi ai segni distintivi del marchio così come definiti dal CONCEDENTE e considerati i medesimi per tutti i territori, necessari al DISTRIBUTORE per la realizzazione delle attività di comunicazione ed advertising sul territorio, finalizzate alla diffusione del marchio e del prodotto. 7. ESCLUSIVA 8. MARCHIO 8.2 Il CONCESSIONARIO si impegna a non depositare, né far depositare, nel Territorio, né altrove, i marchi, nomi o altri segni distintivi del CONCEDENTE, né a depositare o far depositare eventuali marchi, nomi o segni distintivi confondibili con quelli del CONCEDENTE. Egli si impegna inoltre a non inserire i marchi, i nomi o segni distintivi di cui sopra nella propria ditta o denominazione sociale. 8.3 Il diritto del DISTRIBUTORE di usare marchi, nomi o segni distintivi del CONCEDENTE, come previsti nel primo comma del presente articolo, cessa immediatamente con la risoluzione o lo scioglimento per qualsiasi causa, del presente contratto. Il DISTRIBUTORE si impegna inoltre ad evitare, nei rapporti con i terzi, qualsiasi riferimento al rapporto pregresso con il CONCEDENTE , in modo da evitare qualsiasi rischio di confusione presso la clientela. 8.4 Il DISTRIBUTORE provvederà a informare senza indugio il CONCEDENTE di qualsiasi contraffazione dei marchi e dei diritti di proprietà industriale del CONCEDENTE verificatisi nel Territorio e di cui il DISTRIBUTORE sia venuto a conoscenza. 9. ALLEGATI 10. DURATA E RISOLUZIONE 11. DISPOSIZIONI GENERALI 12. COMUNICAZIONI 13. INDENNITA’ 14. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE LUOGO E DATA, Allegati: Ai sensi degli artt. 1341-1342 del Codice civile si approvano esplicitamente i seguenti articoli: art. 2 (Nomina del Concessionario), Art. 3 (Territorio), art. 4 (Prezzi e condizioni di pagamento), art. 5 (Acquisto minimo garantito), art. 6 (Obblighi), art. 7 (Esclusiva), art. 8 (Marchio), art. 9 (Allegati), Art. 10 (Durata e risoluzione), art. 13 (Indennità), art. 14 (Legge applicabile e Foro competente) LUOGO E DATA, Il contratto di cui sopra è solo una bozza. Se hai necessità di un contratto su misura, puoi inviare un quesito ai nostri professionisti compilando il form L'Esperto Risponde |
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