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Contratto di Agenzia

Posted in Consulenza Legale

Di seguito riportiamo 2 fac simile di contratto di agenzia: 1 ) fac simile di CONTRATTO DI AGENZIA PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI DI DISTRIBUZIONE E VENDITA CON ISCRIZIONE ENASARCO 2) fac simile di CONTRATTO DI AGENZIA SENZA ISCRIZIONE ENASARCO. Se hai necessità di un contratto su misura, puoi inviare un quesito ai nostri professionisti compilando il form L’Esperto Risponde.

CONTRATTO DI AGENZIA CON ISCRIZIONE ENASARCO

Tra le parti:

il sig. _____in qualità di amministratore della _____, sede in V. _____ P.I. ______, di seguito solo preponente,

e
_____ Via _____CAP ____ P.I.o C.F. _____rappresentata in atti dal sig. _____ di seguito solo Agenzia

si conviene quanto segue:

1 ) Oggetto del contratto

1.1) Con il presente atto la Società preponente affida all’ Agenzia un mandato di agenzia senza rappresentanza, senza alcun vincolo di subordinazione dell’ Agenzia nei confronti della Società preponente.
1.2) Oggetto del contratto è la promozione di ____.
1.3) L’ Agenzia assume il predetto incarico con proprio rischio imprenditoriale, per quanto attiene ai relativi mezzi e risultati.
1.4) L’ Agenzia eserciterà la sua attività in forma autonoma e indipendente, senza vincoli di orario e di itinerari predeterminati, ma tenendo conto delle direttive di politica commerciale e delle istruzioni generali allo stesso fornite dalla Società preponente.
1.5) Le obbligazioni dedotte nel presente contratto sono assunte esclusivamente dall’ Agenzia. L’ Agenzia, pertanto, non potrà nominare subagenti o avvalersi di collaboratori.
1.6) L’Agenzia si incarica inoltre di effettuare ricerche camerali, raccolta dati e informazioni commerciali, raccolta ordini, chiusura di contratti, controllo sul corretto adempimento contrattuale e conseguente verifica delle merci ordinate fino alla consegna presso il cliente.

2 ) Territorio

2.1) All’ Agenzia è affidato l’incarico per la zona di: (v. allegato)
2.2) L’ Agenzia si obbliga a non promuovere la conclusione di contratti di vendita al di fuori dei limiti della zona assegnatagli. La Società preponente si riserva, in ogni modo, di accettare gli eventuali ordini assunti dall’ Agenzia oltre detto limite, quindi di riconoscergli le eventuali provvigioni, anche in misura parziale.
2.3) La Società preponente s’impegna ad informare l’ Agenzia di ogni attività commerciale che intenda promuovere e che possa interessare la zona di competenza dell’ Agenzia stessa.
2.4) L’ Agenzia, fatti salvi gli obblighi specificatamente previsti nel presente contratto, s’impegna a promuovere nella maniera più efficace la conclusione dei contratti nell’ambito della zona assegnatogli, nonché a tutelare gli interessi della Società preponente.

3 ) Esclusiva

3.1) L’ Agenzia presta la propria collaborazione come monomandatario. Pertanto, per tutta la durata del presente contratto non potrà assumere altri incarichi, anche a favore di società non concorrenti.
3.2) La Società preponente si obbliga a non nominare altri agenti nella zona di cui al punto 2.1) che precede e a non trattare direttamente affari nella medesima zona relativamente a quanto specificato al punto 1.2) ad eccezione di: (v. allegato)

4 ) Provvigioni

4.1) Le provvigioni saranno calcolate sulle proposte di contratto prodotte, accettate ed andate a buon fine (cioè fatturate ed incassate dalla Società preponente).
4.2) La percentuale provvigionale riconosciuta all’ Agenzia è pari al: (v. allegato)
4.3) Le provvigioni saranno riconosciute sull’ammontare del fatturato della Società preponente al netto:
- degli sconti, premi o benefici concessi;
- delle imposte o tasse gravanti la vendita;
- dell’importo degli imballaggi, delle spese di porto, ecc. ed in genere di tutte le spese addebitate in fattura in aggiunta al prezzo della merce;
- delle trattenute a qualsiasi titolo operate dai clienti sugli importi da pagare;
e saranno liquidate dopo il pagamento da parte dei clienti delle relative fatture, deducendo gli eventuali contributi a carico dell’Agenzia
4.4) Le provvigioni saranno, inoltre, liquidate come sopra direttamente dalla Società preponente dietro emissione di fattura, da parte dell’ Agenzia stessa, soggetta ad IVA e conforme alla normativa fiscale vigente.
4.5) Nessuna provvigione sarà riconosciuta all’Agenzia per gli affari non accettati ad esclusivo giudizio dalla Società preponente

5 ) Spese

5.1) L’ Agenzia non ha diritto ad alcun rimborso per le spese sostenute in esecuzione del presente contratto, e ciò in relazione alla natura autonoma del rapporto.

6 ) Inadempimento dei clienti

6.1) La Società preponente, in applicazione di quanto previsto dall’art. 1746, 3° comma c.c., potrà chiedere all’ Agenzia la concessione di apposite garanzie.
6.2) L’ Agenzia si impegna a non trattare affari con clienti nei confronti dei quali siano in corso azioni di recupero giudiziale o stragiudiziale ed il cui nominativo sia stato a lei comunicato dalla Società preponente.

7 ) Organizzazione commerciale

7.1) Per lo svolgimento dell’attività di natura autonoma prevista del presente contratto, l’ Agenzia si avvarrà della propria organizzazione commerciale, che si obbliga a mantenere efficiente ed idonea all’adempimento delle obbligazioni assunte, ivi compresa l’assistenza e la visita di tutta la clientela operante nella zona a lui affidata, così da assicurare il più proficuo sviluppo della produzione degli affari, facendo tutto quanto possibile per il miglior sfruttamento del mercato.
7.2) L’ Agenzia si obbliga ad operare con la massima diligenza, correttezza e professionalità qualificandosi come agente della Società preponente.

8 ) Informazioni di mercato

8.1) L’ Agenzia si obbliga a fornire alla Società preponente le informazioni riguardanti le condizioni del mercato pertinenti la zona e/o la clientela assegnatagli, nonché ogni altra informazione utile per valutare la convenienza delle singole proposte di contratto.
8.2) In particolare, l’Agenzia si obbliga a fornire dettagliate informazioni in merito alla solvibilità e alla serietà della clientela, impegnandosi, altresì, a sollecitare i pagamenti ed a rendere noto alla Società preponente ogni elemento utile per il recupero dei crediti scaduti.
8.3 La Società preponente si riserva il diritto di inviare presso la clientela e nella zona di cui al punto 2) che precede propri incaricati, dandone preventiva comunicazione all’Agenzia e ciò per accertare la convenienza dei singoli affari proposti dall’Agenzia.
8.5) L’Agenzia, a tali fini, si impegna a prestare la massima assistenza e collaborazione agli incaricati della Società preponente.

9 ) Modalità di vendita

9.1) L’Agenzia si obbliga ad inviare alla Società preponente tutte le proposte di contratto entro 24 ore dalla loro acquisizione.
9.2) L’ Agenzia dovrà attenersi alle condizioni generali di vendita indicate dalla Società preponente con riserva di adeguamento qualora tra la proposta e la conclusione del contratto intervengano variazioni delle condizioni stesse. Tali variazioni saranno comunicate dalla Società preponente all’Agenzia in forma scritta.
9.3) Gli ordini saranno assunti dall’Agenzia con la riserva dell’approvazione e conferma da parte della Società preponente .
9.4) L’ Agenzia non potrà applicare sconti sui prezzi di listino e neppure concedere dilazioni di pagamento. In caso di inadempimento, saranno addebitati all’ Agenzia gli importi non incassati dalla Società preponente
9.5) la Società preponente, qualora non ritenga di poter accettare, totalmente o parzialmente, gli ordini trasmessi, provvederà a darne comunicazione all’Agenzia entro 5 gg. dal ricevimento dello stesso.
9.6) Sulle proposte trasmesse e non accettate, l’Agenzia non avrà diritto alla provvigione, né ad alcun’altra forma di compenso.
9.7) L’Agenzia si obbliga ad inviare alla Società preponente una raccolta ordini minima (v. allegato).

10 ) Incassi

10.1) L’Agenzia non è autorizzata ad incassare per conto della Società preponente, ne a concedere sconti o dilazioni e a rilasciare quietanze.

11 ) Riserva

11.1) Il presente contratto è fondato sull’intuito personale dell’Agenzia. L’Agenzia non potrà, pertanto, cedere a terzi, neppure parzialmente, il presente contratto, né alcuno dei diritti od obblighi da esso derivanti.
11.2) L’Agenzia dovrà comunicare alla Società preponente ogni mutamento che dovesse intervenire nella struttura operativa e/o nell’organo amministrativo e/o nella compagine societaria. Tali cambiamenti, nel caso non incontrassero il gradimento della Società preponente, costituiranno valido motivo per l’immediata risoluzione per giusta causa del contratto di agenzia.
11.3) L’Agenzia si impegna a comunicare immediatamente e formalmente alla Società preponente ogni e qualsivoglia causa di impossibilità operativa temporanea e/o parziale che si verificasse. La Società preponente, a suo insindacabile giudizio, assumerà le decisioni del caso alle quali l’Agenzia dovrà senza indugio o contestazioni attenersi.
11.4) La Società preponente, nell’ipotesi di impossibilità operativa temporanea e/o parziale (e fino a quando la causa di impossibilità non sarà venuta meno), potrà decidere di affidare l’incarico oggetto del presente contratto ad altri collaboratori scelti a suo insindacabile giudizio. L’Agenzia dovrà consentire, nel predetto periodo, all’eventuale collaboratore lo svolgimento dell’attività di promozione di affari, fornendogli tutte le informazioni necessarie e la propria collaborazione.
11.5) Nessuna provvigione sarà riconosciuta all’Agenzia sugli affari proposti dal collaboratore ed andati a buon fine nel predetto periodo.

12 ) Divieto di divulgazione delle notizie riservate

12.1) L’Agenzia si obbliga a (e a far) mantenere strettamente riservate ed a non utilizzare (e neppure a far utilizzare) tutte le eventuali informazioni di carattere economico, commerciale e strategico che possono interessare la Società preponente, informazioni acquisite (direttamente od indirettamente) in occasione dell’esecuzione del presente contratto.
12.2) Tutti i documenti (listino, elenco dei clienti, campionario, copie fatture, materiale pubblicitario, ecc.), che l’Agenzia riceverà dalla Società preponente per effetto del presente contratto, appartengono in via esclusiva alla Società preponente; conseguentemente, l’Agenzia si obbliga a non dare detti documenti in visione a terzi e a non divulgarne in alcun modo il contenuto. Si obbliga, inoltre, a provvedere alla loro tempestiva restituzione su espressa richiesta, in qualunque momento avanzata, da parte della Società preponente, e in ogni caso alla cessazione, per qualsivoglia motivo o ragione, del presente contratto.
12.3) In caso di violazione dell’obbligo di riservatezza, fermo restando il diritto della Società preponente al risarcimento di tutti i danni eventualmente cagionati, il presente contratto potrà essere risolto dalla Società preponente per giusta causa.

13 ) Durata del contratto

13.1) Il presente contratto è a tempo determinato. Decorre dal _____ e fino al _____ salvo quanto specificato al punto 15) clausole risolutive espresse.
13.2) Il recesso potrà essere esercitato mediante comunicazione scritta inviata per lettera raccomandata A.R., nel rispetto dei termini di preavviso previsti dall’Accordo Economico Collettivo per gli agenti ed i rappresentanti di aziende commerciali.

14 ) Obblighi successivi alla risoluzione

14.1) Dal momento della cessazione del presente contratto, l’Agenzia non potrà più usare alcun segno distintivo, in qualunque modo riferibile alla Società preponente, né utilizzare carta intestata, stampati o materiale pubblicitario vario o illustrativo fornito dalla Società preponente.
14.2) Tutto il materiale di cui sopra ancora in possesso dell’Agenzia all’atto della cessazione del presente contratto dovrà essere da questi immediatamente restituito alla Società preponente.

15 ) Clausole risolutive espresse

15.1) In aggiunta alle ordinarie cause di risoluzione previste dalla normativa vigente, il presente contratto potrà essere risolto con effetto immediato nei seguenti casi:
a) inosservanza agli obblighi di cui al punto 1.5) (divieto di nominare subagenti o collaboratori);
b) inosservanza agli obblighi di cui al punto 2.2) (divieto di svolgere l’attività al di fuori dei limiti territoriali);
c) inosservanza agli obblighi di cui ai punti 3 e 8 (esclusiva e informazioni di mercato);
d) inosservanza delle condizioni di vendita indicate al punto 9 (modalità di vendita);
e) inosservanza agli obblighi di cui al punto 10 (trasmissione immediata delle somme incassate e divieto di compensazione);
f) inosservanza agli obblighi di cui al punto 11 (riserva);
g) inosservanza agli obblighi di cui al punto 12 (riservatezza);
h) inosservanza agli obblighi di cui al punto 19 (iscrizione al ruolo degli Agenti);
i) inosservanza agli obblighi di cui al punto 9 (modalità di vendita);
l) atti e/o provvedimenti dell’autorità giudiziaria che evidenzino uno stato di insolvenza di una delle parti;
m) cancellazione e/o sospensione dell’Agenzia dal ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio.

16 ) Disciplina applicabile

16.1) Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si rinvia alle norme dell’Accordo Economico Collettivo per gli agenti di aziende commerciali
16.2) L’Agenzia conferma espressamente che il rapporto di agenzia è regolato dalle norme dell’Accordo Economico Collettivo per gli agenti di aziende commerciali

17 ) Controversie

17.1) Se l’agente è una persona fisica: Tutte le controversie derivanti dal presente contratto e, comunque, collegate ad esso saranno di esclusiva competenza del Giudice del Lavoro, secondo quanto previsto dall’art. 413, quarto comma, c.p.c.;
17.1) Se l’agente è una persona giuridica: Tutte le controversie derivanti dal presente contratto e, comunque, collegate ad esso saranno di esclusiva competenza del Giudice ordinario del foro di Roma

18 ) Clausole finali

18.1) Qualsiasi convenzione derogativa o complementare del presente contratto dovrà essere pattuita per iscritto.
18.2) Le parti si danno reciprocamente ed espressamente atto che il presente contratto sostituisce ed assorbe integralmente ogni e qualsivoglia precedente accordo verbale o scritto tra la Società preponente e l’Agenzia.

19 ) Iscrizione al Ruolo degli Agenti e Rappresentanti di Commercio

19.1) L’efficacia e la validità del presente contratto sono subordinate all’iscrizione, da parte dell’Agenzia, al ruolo di cui alla L. 3 maggio 1985, n. 294.
19.2) L’Agenzia, pertanto, si obbliga a trasmettere alla Società preponente, entro 60 giorni dalla sottoscrizione del contratto stesso, la documentazione comprovante la sua iscrizione al suddetto Ruolo.
19.3) In caso di inosservanza di quanto prescritto nel punto 18.2) che precede, la Società preponente risolverà, con effetto immediato, il contratto di agenzia.

Luogo e data
Timbro e Firma

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. vengono specificatamente approvati i seguenti articoli:
Oggetto; 2 ) Territorio; 3 ) Esclusiva; 4 ) Provvigioni; 5 ) Spese; 6 ) Inadempimento dei clienti; 7 ) Organizzazione commerciale; 8 ) Informazioni di mercato; 9 ) Modalità di vendita; 10 ) Incassi; 11 ) Riserva; 12 ) Divieto di divulgazione delle notizie riservate; 13 ) Durata del contratto; 14 ) Obblighi successivi alla risoluzione; 15 ) Clausole risolutive espresse; 16 ) Disciplina applicabile; 17 ) Controversie; 18 ) Clausole finali; 19 ) Iscrizione al Ruolo degli Agenti e Rappresentanti di Commercio.

Luogo e data
Timbro e Firma

Se hai necessità di un contratto su misura, puoi inviare un quesito ai nostri professionisti compilando il form L’Esperto Risponde.

CONTRATTO DI AGENZIA PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI DI DISTRIBUZIONE E VENDITA SENZA ISCRIZIONE ENASARCO

1 ) Oggetto del contratto

Il presente contratto ha ad oggetto la prestazione, da parte di NOME, INDIRIZZO, P.I. o C.F. (di seguito, “Consulente”), a favore di NOME, INDIRIZZO, P.I. o C.F., (di seguito, “Cliente”) rappresentata da NOME LEGALE RAPPRESENTANTE, di consulenza commerciale, per la conclusione di “accordi di distribuzione commerciale e vendita” del prodotto denominato NOME PRODOTTO E BREVE DESCRIZIONE TECNICA, (di seguito il “Prodotto”) con Distributori/Clienti/Utilizzatori introdotti, selezionati e segnalati dal Consulente, ed a questi riconosciuti in esclusiva (come indicati nell’allegato A del presente accordo), ed accettati dal Cliente in forma scritta (di seguito, “Incarico”).

Nell’espletamento dell’Incarico, la Consulente dovrà:
I. supportare il Cliente nell’individuare il percorso più adeguato al successo del Prodotto in relazione all’accordo con il Distributore/Utilizzatore;
II. analizzare la contrattualistica e i costi proposti dal Distributore/Utilizzatore presentato dai Consulenti;
III. valutare la proposte e assistere il Cliente nella negoziazione con il Distributore/Utilizzatore presentato dai Consulenti;
IV. monitorare il Distributore/Utilizzatore presentato dai Consulenti ed informare tempestivamente il cliente di ogni rischio commerciale e/o finanziario se tali informazioni sono ai consulenti note;

1.1) Nell’espletamento dell’Incarico, la Consulente formula i propri consigli senza vincoli di prestazione in via continuativa o con cadenze predeterminate.
La Consulente può fornire al Cliente la propria consulenza anche telefonicamente. La Consulente può, inoltre, a titolo esemplificativo, fornire la consulenza anche mediante l’invio di pubblicazioni, studi, ricerche, relazioni, altri documenti scritti o campioni di prodotti similari reperiti sui mercati, eventualmente anche redatti o procurati da terzi purché sia fatto salvo il rispetto delle condizioni d’utilizzo negli stessi esplicitate.
1.2) Il Cliente prende atto che le indicazioni fornite dalla Consulente nell’espletamento dell’incarico hanno natura di semplici consigli o raccomandazioni e che non costituiscono necessariamente un indicatore delle prospettive future dell’accordo consigliato;

2 ) Durata del contratto e recesso

Il presente contratto decorre dal giorno di sua sottoscrizione per accettazione da parte del Cliente ed avrà una durata pari al contratto firmato fra il Cliente e il Distributore proposto dal Consulente. Qualora venissero proposti più Distributori troverà applicazione il contratto   avente la durata più lunga. Nel caso in cui un Distibutore manifestasse la volontà di interrompere il rapporto, il Consulente si riserva il diritto di reperire un altro Distributore, entro 3 mesi dall’ultima spedizione (vale la data della Lettera di Carico) e di  non perdere il mandato in esclusiva per il territorio. Il Consulente potrà liberamente recedere dal presente contratto, trascorsi i primi 12 mesi, con un preavviso di mesi 3 (tre), mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo raccomandata A.R. Il recesso avrà effetto a partire dal 30° giorno successivo a quello di ricezione della raccomandata. Il Cliente potrà recedere dal presente contratto, solo nel caso in cui non vengano raggiunte le vendite, così come indicato al punto 5. 

3 ) Corrispettivo

A fronte del presente Incarico e al successo del Prodotto con il/i Distributore/i-Utilizzatore/i, selezionato e segnalato dalla consulente, inteso come la conclusione di un accordo di vendita e/o distribuzione con il/i Distributore/i-Utilizzatore/i, ed accettato/i dal Cliente, a suo insindacabile giudizio, in forma scritta, il Cliente riconoscerà alla Consulente l’importo indicato nell’ Allegato “B”, al netto dell’IVA, per ogni unità di prodotto venduta sul territorio di riferimento.
Tale condizione è riservata alle vendite eseguite di unità di prodotto (rif. Allegato “C”).
Per il riconoscimento del corrispettivo l’accordo con il Distributore/i-Utilizzatore/i deve essere sottoscritto entro 3 mesi per i nuovi contatti a decorrere dopo 30 giorni dalla selezione e comunicazione di cui al punto n. 4.3.
I Distributori/Clienti/Utilizzatori/Zone, selezionati e segnalati dalla Consulente, ed a questa riconosciuti in esclusiva (come indicati nell’allegato A del presente) saranno da intendersi tali se l’accordo sarà stipulato entro 3 mesi dalla sottoscrizione della presente.
Nell’eventualità  in cui il presente contratto venga risolto da una delle parti, per eventuali accordi di vendita e/o distribuzione con il/i Distributore/i - Utilizzatore/i in essere, introdotto/i dalla Consulente ed accettato/i dal Cliente in forma scritta, verranno riconosciute i corrispettivi, di cui al presente articolo, per la durata di 6 (sei) mesi successivi alla data di cessazione del presente contratto, secondo i parametri fissati nel presente articolo.
Sul fatturato incassato mensile, riconducibile all’opera della consulente il corrispettivo pattuito sarà versato alla Consulente entro il 30 del mese successivo.
A tal fine il Cliente invierà entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento un tabulato riepilogativo del fatturato e degli incassi del mese precedente.
Oltre a quanto previsto nel presente punto 3 nessun altro emolumento sarà dovuto dal Cliente alla Consulente, neppure a titolo di spese e/o rimborso.

Allegato “B”
I = Importo riconosciuto dal Cliente alla Consulente per ogni unità di prodotto venduta sul territorio di riferimento.
P = prezzo di vendita unitario al Distributore
I = 10% di P

4 ) Condizioni dell’incarico

All’Incarico si applicano le seguenti disposizioni:

4.1) Conformità  alla legge
Il Cliente, nonché la Consulente, s’impegnano ad agire in conformità  a tutte le vigenti norme legislative e regolamentazioni applicabili alle operazioni alle quali si riferisce l’Incarico, o che possano incidere su di esse.

4.2) Esonero da responsabilità
Il Cliente riconosce, inoltre, che la Consulente non potrà essere ritenuta responsabile nei confronti del Cliente stesso in relazione all’incarico.

4.3) Informazioni fornite dal Cliente e dalla Consulente
Il Cliente prende atto che la Consulente fornisce il servizio di consulenza oggetto del presente contratto sulla base delle informazioni fornite dal Cliente. Il Cliente prende atto, pertanto, che è nel proprio interesse fornire alla Consulente tutte le informazioni rilevanti in suo possesso, utili per lo svolgimento dell’Incarico, così come comunicare ogni eventuale variazione delle informazioni comunicate. La Consulente effettuerà le segnalazioni dei potenziali Distributori/Utilizzatori attraverso comunicazione per posta elettronica (all’indirizzo del Cliente sotto riportato), fax, raccomandata a.r., corriere ed il Cliente si riserva di accettarli attraverso le medesime modalità di comunicazione.

4.4)Obblighi di riservatezza
Salvo quanto imprevisto, ogni informazione che la Consulente riceva dal Cliente sarà  trattata con la massima riservatezza a meno che:
a) la comunicazione sia strettamente funzionale ai fini dell’espletamento del presente Incarico. Solo a tali fini – e sotto analogo vincolo di riservatezza in capo al soggetto ricevente le informazioni – il Cliente autorizza sin d’ora in via generale la diffusione di tali informazioni;
a) la comunicazione sia strettamente funzionale ai fini dell’espletamento del presente Incarico. Solo a tali fini – e sotto analogo vincolo di riservatezza in capo al soggetto ricevente le informazioni – il Cliente autorizza sin d’ora in via generale la diffusione di tali informazioni;
b) al di fuori dell’ipotesi di cui sub a), il Cliente specificamente autorizzi la diffusione di tali informazioni;
c) tali informazioni diventino di pubblico dominio per altre vie che non consistano nella violazione da parte della Consulente dell’obbligo di riservatezza.

5 ) Perdita esclusiva

La Consulente perderà il diritto all’Esclusiva, qualora nei primi 3 mesi si verifichi la mancata conclusione di contratti di vendita / distribuzione sul territorio concesso in esclusiva. La Consulente perderà il diritto all’Esclusiva, qualora nei 12 (dodici) mesi successivi al presente contratto non saranno stati venduti almeno NUMERO unità di prodotto. A decorrere dal secondo anno, l’esclusiva si considera confermata a fronte di una vendita non inferiore a NUMERO unità di prodotto.

6 ) Modifiche al contratto

Qualsiasi modifica al presente contratto dovrà essere concordata tra le Parti e dovrà  avvenire mediante lettera raccomandata A.R. oppure E-Mail confermato da lettera raccomandata.

7 ) Disposizioni varie

7.1) Comunicazioni
Le comunicazioni tra le Parti relative al presente contratto, ad eccezione di quelle relative alla prestazione del servizio di consulenza (punto 1.2), dovranno avvenire mediante lettera raccomandata A.R. oppure o E-Mail confermati da lettera raccomandata, ai seguenti indirizzi:
se al Consulente:  RECAPITI CONSULENTE
se al Cliente:  RECAPITI CLIENTE
ovvero a quelli che siano successivamente comunicati per iscritto a mezzo lettera raccomandata A.R. o e-mail. Resta inteso che, per quanto concerne l’invio dei rendiconti o d’altri documenti, la Consulente avrà la facoltà di avvalersi di posta elettronica, corrieri.

8 ) Foro competente

Qualsiasi controversia tra le parti ,comunque derivante od occasionata dal presente contratto, comprese quelle relative alla sua conclusione, validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, sarà devoluta esclusivamente al foro di CITTA’ CONCORDATA.  

DATA E FIRMA CLIENTE

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, si approvano in forma specifica le seguenti clausole:

1 ) oggetto del contratto

2 ) durata del contratto e recesso

3 ) corrispettivo

4.2) esonero da responsabilità

4.3) informazioni fornite dal Cliente e dichiarazioni

4.4) obblighi di riservatezza

6 ) modifiche al contratto

7 ) disposizioni varie

8 ) foro competente

DATA E FIRMA CLIENTE

Allegato “A”  Zone in esclusiva

Allegato “B”  Listino prezzi

Allegato “C” Quantità minima per l’esclusiva

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